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Bocciata per troppe assenze, riammessa dal Tar: caso alle medie iStock

Bocciata per le assenze, Tar la riammette: la "regola" alle medie

Una studentessa di 12 anni era stata bocciata per aver superato il limite massimo di assenze durante l'anno scolastico, i genitori sono ricorsi al Tar

Stefania Bernardini

Stefania Bernardini

GIORNALISTA

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Ha scritto e realizzato servizi Tv di cronaca, politica, scuola, economia e spettacolo. Ha esperienze nella redazione di testate giornalistiche online e Tv e lavora anche nell’ambito social

Durante l’anno scolastico c’è un limite di assenze che si possono fare, chi le supera incorre nella bocciatura. Ma non sempre questa regola è valida, almeno questo è quanto ha deciso il Tar di Lecce, Tribunale amministrativo regionale, dopo il ricorso dei genitori di una studentessa di 12 anni.

Il caso della 12enne bocciata per troppe assenze

Una studentessa di 12 anni dell’istituto comprensivo “San Giuseppe di Copertino”, nella città di Copertino, è stata bocciata in seconda media dal consiglio di classe per il superamento del limite massimo di assenze.

La ragazza, come riporta il Quotidiano di Puglia, è stata assente da scuola per motivi di salute per 90 giorni.

Nel conteggio delle assenze si è vista aggiungere anche le ore di ritardo e le uscite anticipate, nonostante fosse stato attivato un piano didattico personalizzato.

Il consiglio di classe aveva motivato la bocciatura osservando che “le pochissime valutazioni presenti risentono fortemente della mancata frequenza della studentessa e corrispondono a parziali e limitatissimi momenti in cui è stato possibile valutarla”.

I genitori si sono opposti a questa decisione e hanno impugnato la decisione davanti al Tar, denunciando l’assenza di qualsiasi comunicazione preventiva sulla possibile non ammissione e la mancata considerazione delle valutazioni positive conseguite dalla figlia durante l’anno scolastico.

La decisione del Tar

Assistiti dall’avvocato Alexandro Palmariggi, i genitori hanno portato il caso davanti al Tar, lamentando appunto la mancanza di comunicazioni sulla possibile bocciatura e il fatto che non fossero state adeguatamente considerate le prove positive della ragazza e le sue condizioni di salute.

I giudici della seconda sezione, presieduta da Ettore Manca, hanno ricordato che la normativa stabilisce come la promozione debba essere la regola e la bocciatura l’eccezione, giustificata da motivazioni solide e circostanziate.

Dalla documentazione è emerso che, nonostante le assenze, l’alunna aveva ottenuto voti generalmente positivi in quasi tutte le materie, con un rendimento ritenuto complessivamente sufficiente.

I giudici ritengono che il consiglio di classe non aveva tenuto conto, appunto, della natura positiva dei voti della studentessa di 12 anni che, pur con qualche insufficienza isolata, aveva ottenuto medie generalmente positive. Non era stato preso in considerazione neanche il comportamento della ragazza in classe sempre corretto, come attestato dai giudizi di condotta.

La sentenza ha imposto un nuovo scrutinio finale entro due settimane, proprio perché secondo i giudici l’alunna avrebbe potuto e dovuto essere scrutinata prima della decisione di bocciarla. Intanto ha disposto che, in attesa del risultato dello scrutinio, possa iniziare a frequentare la terza media.

La decisione conferma il principio secondo cui la non ammissione deve essere debitamente e fortemente motivata, soprattutto quando lo studente ha dimostrato impegno e rendimento accettabile.

Come riporta Il Corriere della Sera, però, la decisione sul caso della 12enne non è assoluta. In almeno due precedenti recenti, il Tar ha invece dato ragione agli istituti scolastici. Per esempio, in passato, uno studente dell’istituto Enrico Fermi di Lecce non era stato ammesso perché non aveva superato alcuni debiti formativi, risultando assente durante le attività di recupero. A Galatone, un alunno dell’Enrico Medi era stato bocciato in seguito a tre insufficienze gravi. In entrambi i casi il ricorso era stato respinto.