Commissari esterni Maturità, possono cambiare? Cosa dice la legge
Una volta nominati, i commissari esterni dell'esame di Maturità possono cambiare? Cosa dice la legge sulla sostituzione dei membri della commissione
Ora che il ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha reso noti i nomi dei commissari esterni dell’esame di Maturità 2026, una domanda che circola tra gli studenti è: possono cambiare? Vediamo cosa dice la legge.
Cosa prevede la legge sulle sostituzioni dei commissari esterni
Il 4 giugno sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni della Maturità 2026. Il MIM ha reso disponibile il motore di ricerca online che permette ai maturandi di consultare la composizione completa delle commissioni. Ma i commissari esterni possono essere sostituiti?
La risposta a questa domanda si trova nell’articolo 15 del decreto ministeriale (dm) 183/2019 come modificato dal decreto ministeriale 45/2026. Ma procediamo con ordine.
Una volta che gli Uffici scolastici regionali hanno formato le liste dei commissari esterni, tra le richieste di coloro che rispettavano tutti i criteri di nomina, "fatti salvi i casi di legittimo impedimento, non è consentito rifiutare o abbandonare l’incarico, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio" (articolo 11 dm 183/2019). Il ruolo di commissario, infatti, è un obbligo d’ufficio. La rinuncia è possibile solo per gravi motivi documentati, che vengono sottoposti a "immediati accertamenti" da parte dell’Ufficio scolastico regionale.
Solo in questi casi "i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali provvedono alla sostituzione dei presidenti e dei commissari esterni impediti ad assolvere l’incarico, utilizzando, ove possibile, l’elenco dei non nominati e tenendo conto dei criteri di nomina di cui al presente decreto" (articolo 15 del dm 183/2019).
L’articolo 13, invece, definisce quali sono le condizioni di preclusione alla nomina, ovvero i casi in cui un docente non può essere nominato commissario fin dall’inizio per determinate commissioni: "I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti".
E adesso arriviamo alla domanda iniziale: esiste un caso, oltre al legittimo impedimento, in cui un commissario esterno può essere sostituito dopo la nomina? La risposta è sì. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 15, modificato dal dm 45/2026, "sono sostituiti i commissari o presidenti in posizione di incompatibilità, con riguardo a rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado oppure di rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati da esaminare".
In pratica, vengono sostituiti quei commissari o presidenti che finiscono in una commissione in cui si viene a creare una situazione di incompatibilità perché parenti, fino al quarto grado, o sposati o accompagnati con gli studenti da esaminare.
Quali sono i compiti dei commissari esterni della Maturità
A partire dalla Maturità 2026 le commissioni non sono più formate da sette membri ma da cinque: un presidente, due commissari esterni e due interni.
I commissari, sia interni che esterni, seguono l’intero percorso dell’esame. Devono essere presenti a tutte le prove, correggere gli scritti nelle materie di competenza, attribuire i punteggi e fare domande ai candidati durante il colloquio. Infine, insieme al presidente partecipano alla definizione del voto finale di ciascun maturando.
Per il loro incarico, i commissari esterni percepiscono un compenso lordo di 911 euro. I membri interni, invece, di 399 euro, mentre i presidenti di 1.249.