Crepet lancia una proposta "coraggiosa" sull'obbligo scolastico
La proposta "coraggiosa" del noto psichiatra e sociologo Paolo Crepet sull'obbligo scolastico e cosa prevede la normativa italiana in merito
Il noto psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha lanciato una proposta “coraggiosa” sull’obbligo scolastico in Italia. La sua riflessione sull’importanza della scuola e della formazione parte da lontano, precisamente dal concetto di desiderio, che a suo avviso è il motore che accende la passione, spinge a conoscere e a sperimentare. E, soprattutto, permette di darsi degli obiettivi e impegnarsi a raggiungerli.
Cos’ha detto Paolo Crepet sull’obbligo scolastico
In un intervento alla trasmissione di La7 Piazza Pulita, andato in onda a gennaio 2023 e ripreso in un reel sul suo profilo Instagram, Paolo Crepet ha parlato di desiderio, passione, lavoro, formazione dei giovani e abbandono scolastico. Concetti che, a suo avviso, sono tutti collegati tra loro in un rapporto di causa-effetto.
“Se io tolgo il desiderio, sto parlando dei bambini a cui noi diamo tutto, è chiaro che i bambini crescono avendo tutto e non desiderano nulla. Questa è una cosa elementare. Se non desideri nulla, come fai ad avere una passione?“, ha chiesto Crepet.
Lo psichiatra ha proseguito: “Se non hai una passione, perché devi fare l’infermiere? L’infermiere è un bellissimo lavoro: avere cura di una persona è una cosa meravigliosa. Perché non spieghiamo questo? Questa narrazione non esiste. Mettere apposto una motocicletta è una cosa meravigliosa. Perché noi abbiamo smesso di raccontarlo? Noi genitori abbiamo smesso di raccontarlo ai figli“.
Secondo Crepet, i genitori non insegnano più ai loro figli la passione, anche quella per il lavoro: “E allora se fai questo poi non credi nella formazione. E se non credi nella formazione, non investi più nelle scuole. E se non investi nelle scuole, avrai un precoce abbandono (scolastico), come abbiamo tra i più alti d’Europa. Perché parliamo di 13 anni, 14 anni, ma noi non avevamo un obbligo (scolastico) a 16? Perché non abbiamo il coraggio di dire: 18 anni, punto e finita“, ha concluso lo psichiatra.
Cosa prevede la legge italiana sull’obbligo scolastico
Secondo la normativa italiana, l’obbligo scolastico riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
L’articolo 30 della Costituzione prevede che istruire e educare i propri figli è dovere e diritto dei genitori. L’articolo 34, invece, stabilisce che “la scuola è aperta a tutti” e “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.
La legge 296/2006 ha esteso l’obbligo scolastico fino ai 16 anni. “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni”, si legge al comma 622 dell’articolo 1 del provvedimento.
Per adempiere all’obbligo scolastico, dopo la scuola primaria e le medie è possibile:
- frequentare il primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (licei, tecnici, professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) organizzati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali;
- seguire un percorso di apprendistato così come definito dall’intesa tra il ministero dell’Istruzione e il ministero del Lavoro, che ne disciplina le modalità di attuazione (solo per ragazzi che hanno compiuto 15 anni).
È possibile assolvere all’obbligo scolastico anche attraverso l’istruzione parentale.
Il cosiddetto decreto Caivano (convertito nella legge 159/2023) stabilisce che i sindaci e i dirigenti scolastici vigilino sull’obbligo di istruzione.
I presidi delle scuole primarie e medie, alla chiusura delle iscrizioni, devono verificare che tutti gli alunni che frequentano le classi terminali del proprio istituto (quinta primaria o terza media) siano iscritti al percorso di istruzione successivo. Se risultano alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale per accertare la loro scelta scolastica. Queste informazioni vengono inserite nell’Anagrafe nazionale dell’istruzione (Anist).
Se uno studente risulta assente per più di 15 giorni (anche non consecutivi) in tre mesi, senza motivi validi e giustificati, il dirigente scolastico deve avvisare il sindaco. Dopo la segnalazione, se l’alunno non torna a scuola entro 7 giorni, il sindaco ha il compito di richiamare formalmente i genitori o i tutori a rispettare l’obbligo scolastico.
Si parla di elusione dell’obbligo scolastico quando sussistono assenze ingiustificate superiori a 15 giorni (anche non consecutivi) o quando lo studente non frequenta almeno tre quarti del monte ore annuale senza validi motivi.
Infine, la legge Caivano ha introdotto nel codice penale l’art. 570-ter, che prevede anche il carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola. Nel dettaglio:
- fino a 2 anni di reclusione per chi non iscrive i figli a scuola;
- fino a un anno di reclusione per chi non garantisce la frequenza scolastica di un minore (con assenze ingiustificate).