Decreto Pa 2026, ok alla Camera: le novità sulla scuola
Il decreto approvato alla Camera introduce una serie di disposizioni sulle ferie, il ruolo dei neoassunti e la stabilizzazione degli insegnanti
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- L'Aula della Camera ha approvato il dl Pa e Scuola con 133 sì, 66 no e un astenuto
- Il testo è ora atteso al Senato, dove dovrà ottenere il via libera conclusivo
- Viene estesa la possibilità di usare come requisito per l'insegnamento l'esperienza nelle scuole paritarie
Con 133 sì, 66 contrari e un astenuto, l’Aula della Camera ha approvato il dl Pa e Scuola. Il provvedimento raccoglie interventi urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e per il regolare avvio dell’anno scolastico. Il percorso di conversione dovrà essere concluso entro il 6 ottobre. Dopo il passaggio a Montecitorio, il testo è ora atteso al Senato, dove dovrà ottenere il via libera conclusivo. Tra gli interventi, il decreto contiene diverse misure per la scuola.
La novità sulla scuola nel decreto Pa 2026
Come scrive Il Sole 24 Ore, le disposizioni contenute nel decreto estendono fino all’anno scolastico 2027/2028 la possibilità, prevista in via transitoria, di utilizzare come requisito per l’insegnamento l’esperienza maturata nelle scuole paritarie.
Sono sufficienti almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, svolti nell’arco dei dieci anni precedenti, in alternativa al possesso dell’abilitazione.
La norma interessa in particolare coloro che non hanno potuto accedere ai percorsi abilitanti a causa dell’assenza di un’offerta formativa disponibile.
Per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia gestite dagli enti locali, i comuni ottengono una proroga fino al 2028 per la stabilizzazione del personale e lo slittamento al 31 dicembre 2028 per la conclusione del concorso straordinario territoriale.
Conferma in ruolo e graduatorie
L’articolo 5 del decreto introduce regole precise per i docenti che finiscono il periodo di prova.
Gli insegnanti che superano il test finale e ottengono una valutazione positiva vengono confermati in ruolo nell’istituzione scolastica in cui hanno svolto l’anno di prova.
A seguito della conferma in ruolo, si determina l’automatica cancellazione del docente dalle graduatorie a esaurimento, d’istituto e concorsuali, nelle quali risultava iscritto.
La norma specifica però che tale cancellazione non riguarda le graduatorie dei concorsi ordinari, lasciando aperta la possibilità di partecipare a future procedure selettive.
Ferie e sistema universitario
In adempimento alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui la sentenza N. 16525/2026, il provvedimento pone a carico del Dirigente Scolastico precisi doveri organizzativi e di informazione.
I presidi di ogni scuola hanno l’obbligo formale di invitare tempestivamente il personale a programmare e fruire dei riposi annuali, avvertendo esplicitamente che le ferie non godute per scelta consapevole andranno perse e non potranno dar luogo a indennità finanziaria.
L’onere della prova, in caso di contenzioso, grava interamente sull’istituzione scolastica, tenuta a dimostrare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie spettanti.
Le norme si applicano solo alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
L’art. 1, comma 7, destina i risparmi derivanti dai tagli alla retribuzione di risultato dei dirigenti alla loro stessa formazione. Resta tuttavia da chiarire l’effettiva applicabilità ai Dirigenti Scolastici, il cui sistema di valutazione segue regole speciali.
Il decreto amplia inoltre il raggio d’azione dei fondi destinati all’edilizia scolastica. Le risorse assegnate potranno essere ora impiegate anche per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, al fine di tutelare il patrimonio delle strutture scolastiche.
Sono previsti interventi anche per il sistema universitario e, nello specifico, per le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Cambia la denominazione dei titoli rilasciati: i diplomi accademici di primo livello saranno equiparati nella denominazione alle lauree, mentre quelli di secondo livello prenderanno il nome di lauree magistrali.