Salta al contenuto
Maturità 2026 prove suppletive Ansa

Maturità 2026, cosa sono le prove suppletive dal 1° luglio

Tutto quello che dobbiamo sapere sulle prove suppletive della Maturità 2026, che si attivano quando un maturando è assente nelle prove scritte d'esame

Patrizia Chimera

Patrizia Chimera

GIORNALISTA PUBBLICISTA

Giornalista pubblicista, è appassionata di sostenibilità e cultura. Dopo la laurea in scienze della comunicazione ha collaborato con grandi gruppi editoriali e agenzie di comunicazione specializzandosi nella scrittura di articoli sul mondo scolastico.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato con largo anticipo le date delle prove suppletive della Maturità 2026. Il calendario emanato dal MIM per gli esami dell’ultimo anno delle scuole superiori, infatti, non riguarda solo i giorni stabiliti per le due prove scritte e per l’avvio dei colloqui orali. Il ministero ha individuato anche una finestra temporale ulteriore da attivarsi in caso di necessità. Ecco cosa sono le prove suppletive della Maturità 2026, quando sono garantite ai maturandi e quali sono le possibili date.

Cosa sono le prove suppletive della Maturità 2026

Cosa succede se un maturando non può presentarsi agli scritti della Maturità 2026 o è assente per cause di forza maggiore nel giorno in cui avrebbe dovuto sostenere il colloquio orale? Il ministero dell’Istruzione e del Merito prevede un regolamento ben preciso in merito a queste possibilità, che riguarda proprio l’organizzazione delle prove suppletive.

A normare questo aspetto dell’esame di Maturità è l’articolo 26 dell’ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, che si occupa proprio di stabilire le regole in caso di assenza dei candidati e in merito alle sessioni suppletiva e straordinaria. Questa norma stabilisce cosa succede se un maturando non può partecipare alle prove del calendario ordinario, per malattia certificata o grave motivo che deve essere documentato e riconosciuto dalla commissione/classe. In tali circostanze, viene data la possibilità al candidato o alla candidata di "recuperare" la prova scritta.

Chi era assente può richiedere l’ammissione agli scritti suppletivi entro il giorno successivo a quello della prova. Negli istituti in cui la seconda prova dura più giorni, la richiesta deve essere fatta il giorno successivo l’inizio dello scritto.

L’ordinanza che regola le prove suppletive, dà anche indicazioni in caso di assenza al colloquio orale. Se il maturando è assente, sempre per malattia certificata o grave motivo documentato, può affrontare la prova in un’altra data entro la chiusura dei lavori indicata dal calendario stilato dalla commissione.

Le date delle prove suppletive della Maturità 2026

Il calendario delle prove scritte suppletive della Maturità 2026 inizia mercoledì 1° luglio 2026, alle ore 8.30, con la prima prova scritta suppletiva. Il giorno seguente, giovedì 2 luglio 2026, è prevista, invece, la seconda prova scritta suppletiva. Nel caso in cui un indirizzo di studio richieda più giorni per portare a termina la prova, si continua nei giorni seguenti.

Venerdì 3 luglio 2026, sempre alle 8,30, è prevista la terza prova scritta suppletiva per le scuole di lingua slovena, mentre martedì 7 luglio 2026, allo stesso orario, è in programma la terza prova scritta suppletiva negli altri istituti in cui studenti e studentesse dell’ultimo anno delle scuole superiori sono chiamati a svolgere la terza prova scritta.

Cos’è la sessione straordinaria di Maturità

La sessione straordinaria della Maturità è un’altra garanzia prevista dal MIM, che si può attivare solo in casi eccezionali. Viene assicurata nei casi in cui non sia possibile sostenere le due prove scritte nella sessione suppletiva o completare il colloquio orale entro la data prevista dal calendario stilato dalla commissione.

Il candidato o la candidata, in questi casi, deve presentare un’istanza al Presidente della commissione entro il giorno successivo all’assenza: sarà la commissione/classe a valutare la richiesta, comunicando la decisione presa e informando l’Ufficio scolastico regionale competente. A stabilire, però, i tempi e le modalità della sessione straordinaria sarà sempre e solo il ministero.