Si può registrare un esame orale all'università? Legge e limiti
È lecito registrare un esame orale all'università? Risponde l'avvocata Giorgia Dumitrascu, che ha spiegato nel dettaglio cosa prevede la normativa
- Cosa prevede la normativa italiana sulla possibilità di registrare un esame orale all'università.
- Perché registrare l'esame orale universitario a cui si partecipa non implica di per sé un illecito.
- Quali sono i limiti e le condizioni da rispettare se si vuole registrare un esame all'università.
Si può registrare, con lo smartphone o un altro dispositivo, un esame orale all’università? È una domanda che molti studenti si pongono, soprattutto quando vogliono conservare una traccia della prova sostenuta o documentare eventuali irregolarità. A fare chiarezza sull’argomento è l’avvocata Giorgia Dumitrascu, che ha spiegato a Virgilio Scuola cosa dice la normativa in merito alla registrazione delle sessioni d’esame.
Cosa dice la legge sulla registrazione degli esami all’università
"Nel nostro ordinamento non esiste una norma che vieti in via generale allo studente di registrare un esame orale al quale partecipa", ha spiegato l’avvocata Giorgia Dumitrascu, distinguendo la registrazione della prova universitaria dall’intercettazione. "La registrazione effettuata da uno degli interlocutori si distingue dall’intercettazione, perché quest’ultima prevede la captazione occulta di una conversazione da parte di un terzo estraneo. La registrazione tra presenti costituisce, invece, la memorizzazione di un fatto al quale chi registra prende parte e può essere una prova documentale (articolo 243 del Codice di procedura penale)", come stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza 36747 del 2003.
Pertanto, ha proseguito la legale, "la semplice registrazione dell’esame non integra, di per sé, un illecito. La sua liceità va valutata in relazione alle modalità con cui la registrazione è effettuata, alla finalità perseguita e all’uso successivo del file". In altre parole, registrare un esame orale all’università non è di per sé un reato, ma esistono limiti e condizioni da rispettare per evitare conseguenze.
Registrazione esami orali universitari sì o no? I limiti
"Un primo limite può derivare dai regolamenti universitari", ha precisato Dumitrascu, ricordando che l’articolo 33 della Costituzione e l’articolo 6 della legge 168/1989 "riconoscono agli atenei autonomia organizzativa e regolamentare, consentendo di disciplinare lo svolgimento degli esami e, in alcuni casi, di vietare registrazioni audio o video".
Se il divieto è previsto, "la sua violazione può comportare l’interruzione o l’esclusione dall’esame e, nei casi previsti dal regolamento generale dell’ateneo, anche l’avvio di un procedimento disciplinare", ha specificato l’avvocata. Gli studenti sono dunque tenuti a verificare preventivamente le regole adottate dalla propria università.
Dumitrascu ha comunque sottolineato che in questo caso le conseguenze non sono penali ma disciplinari, ovvero "riguardano il rapporto tra studente e università e non trasformano la registrazione in un’intercettazione penalmente illecita".
Un secondo limite ha a che fare con la privacy: "La voce del docente e il contenuto dell’esame possono contenere dati personali ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr)".
In questo contesto, ha aggiunto Dumitrascu, "conservare la registrazione per uso personale o per tutelare un proprio diritto è cosa diversa dal pubblicarla sui social, inoltrarla in chat o diffonderla ad altri". Nel caso in cui questi limiti fossero violati, "il docente può chiedere la rimozione del contenuto, rivolgersi al Garante Privacy mediante reclamo e domandare il risarcimento del danno materiale o morale", come previsto dall’articolo 82 del Gdpr.
"Quindi, lo studente può registrare il proprio esame senza che il solo atto di premere ‘rec’ costituisca un illecito, soprattutto quando intende documentare fatti specifici, come irregolarità, espressioni offensive o condotte discriminatorie. Deve però verificare prima le regole applicabili nell’ateneo e, dopo la registrazione, limitare l’uso del file allo scopo personale o difensivo che la giustifica", ha concluso Giorgia Dumitrascu.