Si può registrare una lezione all'università? Cosa dice la legge
È lecito registrare una lezione all'università? Risponde l'avvocata Giorgia Dumitrascu, che ha spiegato nel dettaglio cosa prevede la normativa
- Cosa prevede la normativa italiana sulla possibilità di registrare una lezione all'università.
- Quali sono i limiti e le condizioni da rispettare se si vuole registrare una lezione all'università.
- Perché non si possono vendere le registrazioni delle lezioni universitarie e cosa si rischia.
Quante volte ti è capitato di uscire dall’aula dell’università con la sensazione di aver perso un passaggio importante della spiegazione? In questi casi, registrare la lezione può sembrare la soluzione ideale per riascoltare con calma ciò che ha detto il professore. Ma si può fare? La risposta è sì, ma con alcuni limiti da conoscere. A fare chiarezza sull’argomento è l’avvocata Giorgia Dumitrascu, che ha spiegato a Virgilio Scuola cosa prevede la legge e quali regole è necessario rispettare nella registrazione di una lezione universitaria.
- Cosa dice la legge sulla registrazione delle lezioni all'università
- I limiti alla registrazione di una lezione universitaria
- Cosa succede se uno studente vende la registrazione di una lezione
Cosa dice la legge sulla registrazione delle lezioni all’università
"La lezione può essere registrata per studio personale, nel rispetto del regolamento universitario", ha sottolineato Giorgia Dumitrascu. Chi è presente a una lezione e la registra, infatti, "documenta un fatto cui assiste". Si tratta quindi "di una registrazione tra presenti, non di un’intercettazione".
L’avvocata ha chiarito che "se il file resta sul dispositivo dello studente e la registrazione è usata soltanto per studiare, il trattamento dei dati può rientrare nell’attività esclusivamente personale come previsto dal GDPR (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)". In questo caso, dunque, non emergono problemi di liceità a meno che il regolamento dell’università non preveda diversamente. Come ha ricordato Dumitrascu, infatti, "l’ateneo può comunque stabilire condizioni e sanzionare le violazioni secondo il proprio regolamento o codice disciplinare nell’esercizio dell’autonomia riconosciuta dall’articolo 33 della Costituzione e dalla legge 168/1989".
I limiti alla registrazione di una lezione universitaria
Registrare una lezione per uso personale è consentito, ma questo non autorizza qualsiasi utilizzo del file. La registrazione, ha precisato Dumitrascu, "non può essere liberamente condivisa o venduta".
Sulla condivisione della registrazione, la giurista ha spiegato: "La voce è un dato personale se consente di identificare chi parla", come stabilito dall’ordinanza 14270/2022 della Cassazione, "e nel corso di una lezione possono essere acquisite domande, opinioni e informazioni riferibili agli altri studenti". Per questo, "l’invio a un gruppo molto ampio, la pubblicazione su Telegram o la creazione di un archivio accessibile a soggetti indeterminati non sono più equiparabili al semplice ripasso individuale".
Anche la sbobinatura va valutata caso per caso: "Le idee, le nozioni scientifiche e le norme spiegate a lezione restano liberamente utilizzabili – ha detto l’avvocata -. Appunti, schemi e riassunti formulati con parole proprie sono, di regola, una rielaborazione dello studente. La trascrizione letterale può invece riprodurre la forma espressiva della lezione, quando questa presenta il carattere creativo richiesto dagli articoli 1 e 2 della legge 633/1941", ovvero la legge sul diritto d’autore. In questo senso, "il caricamento online può ledere il diritto di comunicazione al pubblico previsto dall’articolo 16", mentre "la vendita o distribuzione di copie può violare il diritto di distribuzione dell’articolo 17".
Cosa succede se uno studente vende la registrazione di una lezione
"Se lo studente vende la registrazione del professore – ha continuato Dumitrascu -, le sue slide o la trascrizione quasi letterale di una lezione protetta, il docente può chiedere al giudice di inibire la diffusione e ottenere il risarcimento e, nei casi consentiti, la rimozione o la distruzione delle copie illecite", ai sensi dagli articoli 156 – 159 della legge sul diritto d’autore.
"Può inoltre configurarsi il reato previsto dall’articolo 171 quando, senza averne diritto, si riproduce, trascrive, diffonde o vende un’opera protetta, oppure la si mette a disposizione del pubblico online – ha chiarito la legale -. La vendita di appunti realmente autonomi e rielaborati resta invece lecita".
Infine, Dumitrascu ha ricordato che "per gli studenti con DSA la registrazione può essere riconosciuta come strumento compensativo dall’ateneo ai sensi dell’articolo 5 della legge 170/2010".
La questione della registrazione non riguarda solo le lezioni. Come ha spiegato la stessa avvocata Giorgia Dumitrascu in un altro approfondimento di Virgilio Scuola, anche la registrazione degli esami orali presenta limiti specifici e richiede particolare attenzione, soprattutto perché coinvolge dati personali molto sensibili.