Un alunno bocciato può vedere i compiti degli altri? La sentenza
Uno studente ha fallito gli esami di recupero e ha chiesto alla scuola di poter vedere anche le prove scritte dei compagni
Sono diversi i casi in cui uno studente decide di fare ricorso contro una bocciatura. Dover ripetere un anno scolastico ha infatti diverse conseguenze, in primis l’allungarsi dei tempi per l’ingresso nel mondo del lavoro. Si può essere rimandati anche se si falliscono gli esami di recupero. Ma in caso di richiesta di poter vedere i compiti degli altri compagni, la scuola è tenuta a concedere questi documenti? Un giovane ha presentato istanza al Tar per ottenere quanto chiesto.
Il caso dell’alunno bocciato
Uno studente di quarta superiore in Sicilia, già maggiorenne, ha fallito gli esami di recupero di italiano e latino e il consiglio di classe ha deciso di bocciarlo.
L’episodio è avvenuto alla fine dell’anno scolastico 2024/2025 con gli esami sostenuti ad agosto 2025.
Il 3 settembre lo studente ha presentato un’istanza di accesso procedimentale ai sensi della legge n. 241/1990, in sintesi si è appellato al diritto di vedere i documenti di un procedimento che lo riguarda.
Nello specifico il ragazzo ha chiesto di ottenere copia di numerosi atti tra cui i verbali del consiglio di classe, la documentazione sugli esami di recupero, le griglie di valutazione, i verbali degli esami, i registri della docente, e soprattutto la "documentazione relativa agli esami di recupero sostenuti dagli altri studenti della medesima classe nelle stesse discipline".
Lo studente voleva poter vedere i compiti di due controinteressati, compagni di classe che avevano superato gli esami di recupero, che non si sono costituiti in giudizio.
Il rifiuto nel concedere la visione degli altri compiti
Il 6 ottobre la scuola ha accolto parzialmente la richiesta del ragazzo, negando però l’accesso ai documenti dei compagni.
Lo studente ha quindi presentato una nuova richiesta al liceo il 6 novembre, chiedendo in particolare i verbali, le prove scritte, le griglie e le schede di verifica degli altri due studenti della classe che avevano sostenuto gli stessi esami di recupero.
Il 3 dicembre è arrivato un ennesimo rifiuto da parte dell’istituto scolastico che ha motivato la decisione con l’impossibilità tecnica di garantire l’anonimato perché i candidati sono solo tre (il ricorrente più due compagni); la natura delle prove a risposta aperta, non comparabili in modo automatico; la tutela rafforzata dei minori poiché i due compagni erano minorenni al momento delle prove; la mancanza di utilità giuridica del confronto.
La sentenza del Tar
Lo studente ha quindi deciso di fare ricorso al Tar che, con la sentenza n. 01476/2026 del 17 aprile 2026, ha accolto la richiesta del giovane.
Secondo i giudici, i documenti richiesti dallo studente sono indispensabili per contestare la bocciatura. Senza poter confrontare le proprie prove con quelle dei compagni, il ragazzo non potrebbe dimostrare eventuali difformità nei criteri di valutazione.
Riguardo alla tutela della riservatezza dei minori, citata dalla scuola, il Tar ha verificato le date di nascita al momento delle prove osservando che uno dei due compagni era già maggiorenne e l’altro lo è diventato due mesi dopo. La quasi maggiore età darebbe dritto al ricorrente di difendersi visionando le loro prove.
Riguardo alla difficoltà di rendere anonimi gli esami dei compagni, per il Tar non è una ragione valida per negare l’accesso. L’istituto dovrà comunque oscurare i riferimenti identificativi prima di consegnare le copie.
In conclusione i giudici hanno imposto alla scuola di esibire tutti i documenti richiesti entro trenta giorni e di pagare mille euro per le spese legali. Lo studente potrà vedere gli esami dei compagni ed eventualmente usare il materiale per provare a contestare la bocciatura.