Quando si può bocciare in prima elementare: cosa dicono i giudici
Bocciare in prima elementare si può ma solo in casi eccezionali: cosa dicono i giudici e la normativa vigente sulla non ammissione alla primaria
Esistono dei “casi eccezionali comprovati da specifica motivazione” nei quali si può bocciare in prima elementare. Sul tema è intervenuto il Tar Puglia, che ha emesso una sentenza in merito al caso di una bambina non ammessa alla seconda classe della primaria. Cosa hanno detto i giudici e quando è prevista la bocciatura alle elementari.
- Il caso
- Le motivazioni della scuola
- Un altro caso recente in Campania
- Quando si può bocciare alle elementari
Il caso
Non è la prima volta che si parla di bocciatura alle elementari. Il tema ricorre ciclicamente alla fine della scuola, quando – anche se molto raramente – emergono casi di bambini non ammessi alla classe successiva. Casi a cui spesso seguono ricorsi.
In questi giorni, il Tar Puglia ha accolto il ricorso dei genitori di una bambina non ammessa in seconda elementare. Con la sentenza 01082/2024, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha spiegato che “l’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017, rubricato ‘Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria’, prevede espressamente che la non ammissione alla classe successiva di un alunno frequentante la scuola primaria può essere disposta solo ‘in casi eccezionali comprovati da specifica motivazione'”.
Nello stesso decreto, hanno sottolineato i giudici, si specifica anche che “le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione“. E quando il livello di preparazione del bambino non è sufficiente, la scuola è obbligata ad attivare “specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento“.
Le motivazioni della scuola
Ma quali sono i motivi che hanno portato alla bocciatura della bambina? Secondo l’istituto, la minore “ha frequentato in maniera saltuaria, facendo registrare un notevole numero di assenze rispettando, non sempre, le regole di convivenza scolastica”. Inoltre “ha manifestato scarso interesse, partecipazione poco adeguata e un impegno discontinuo”.
In questa motivazione, però, i giudici del tribunale pugliese non hanno riscontrato quella eccezionalità necessaria a prevedere una bocciatura. Il Tar ha specificato che “il numero di assenze effettuato dalla minore è circostanza che non può assumere alcun rilievo in questa sede”.
Nell’accogliere il ricorso della famiglia, il tribunale ha anche aggiunto che dalla documentazione pervenuta non è emersa la predisposizione, da parte della scuola, di quelle “specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento” della minore previste dal decreto legislativo 62/2017.
Un altro caso recente in Campania
A settembre anche il Tar Campania ha accolto il ricorso presentato dai genitori di una bambina bocciata in prima elementare in un istituto comprensivo di Napoli.
Come riportato da ‘Il Messaggero’, l’alunna era stata bocciata a causa del suo scarso rendimento scolastico ma senza ricevere le misure di supporto personalizzate. In quell’occasione, l’avvocato della famiglia aveva ribadito “l’importanza di un approccio educativo inclusivo e attento alle esigenze di ogni singolo alunno, soprattutto nella scuola primaria, dove il percorso formativo dovrebbe essere improntato al sostegno e all’incoraggiamento, piuttosto che alla penalizzazione”.
Quando si può bocciare alle elementari
E dunque, quali sono i “casi eccezionali comprovati da specifica motivazione” nei quali è possibile bocciare alle elementari?
“Con la riforma varata nel 2017 dai governi Renzi e Gentiloni mediante i decreti legislativi sulla ‘Buona scuola‘, le possibilità di bocciatura nelle scuole elementari e medie si sono ridotte ai minimi termini e ormai vige la regola del ‘quasi tutti promossi'”, ha spiegato il consulente legale ed ex giudice Paolo Ramer sul giornale di approfondimento giuridico ‘La legge per tutti’ in un articolo datato dicembre 2022.
“In particolare – ha proseguito -, nelle scuole elementari la bocciatura è possibile solo nei casi di abbandono durante l’anno scolastico o per le troppe assenze. La differenza più importante rispetto al passato è che non si può più bocciare per lo scarso profitto, cioè per i voti, o giudizi, insufficienti nelle varie materie di insegnamento”.
Ma anche qui c’è un limite, ha specificato il legale: “per bocciare occorre l’unanimità degli insegnanti che compongono il consiglio di classe e votano agli scrutini. Non basta la semplice maggioranza. Perciò per impedire la bocciatura è sufficiente che un solo insegnante sia contrario”.
Infine, visto che alla primaria la bocciatura può essere adottato “solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”, il provvedimento “deve spiegare in modo analitico le ragioni per le quali non è stata riconosciuta la promozione”, ha concluso Paolo Ramer.