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Ferie Insegnanti Fonte foto: iStock - lewkmiller

Quante ferie hanno gli insegnanti in Italia: cosa dice la legge

Quanti giorni di ferie spettano agli insegnanti italiani e quando devono essere utilizzate? Un chiarimento su regole e modalità di fruizione

Virgilio Scuola

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REDAZIONE

Virgilio Scuola è un progetto di Italiaonline nato a settembre 2023, che ha l’obiettivo di supportare nell’apprendimento gli studenti di ogni ordine e grado scolastico: un hub dedicato non solo giovani studenti, ma anche genitori e insegnanti con più di 1.500 lezioni ed esercizi online, video di approfondimento e infografiche. Ogni lezione è pensata e realizzata da docenti esperti della propria materia che trattano tutti gli argomenti affrontati dagli studenti durante il percorso scolastico, anche quelli più ostici, con un linguaggio semplice e immediato e l'ausilio di contenuti multimediali a supporto della spiegazione testuale.

È giunto il momento del termine delle lezioni scolastiche in tutta Italia. Le date dell’ultimo giorno di scuola variano a seconda del grado di istruzione e della regione di appartenenza e vanno dal 6 giugno (Emilia-Romagna, Marche e Valle d’Aosta) al 14 giugno (Provincia autonoma di Bolzano). Gli studenti sono pronti a godersi le meritate vacanze estive, salvo coloro che dovranno sostenere gli esami di Terza Media e di Maturità. Anche gli insegnanti andranno in pausa? E a quanti giorni di ferie hanno diritto?

Quanto durano le ferie dei docenti: tutte le regole

Tutto il personale docente ha il diritto di usufruire delle ferie secondo quanto stabilito dagli articoli n. 13 del CCLN 2006–2009 e n. 35 del CCLN 2019–2021. La quantità esatta di giorni di ferie varia in base alla tipologia di contratto e all’anzianità di servizio. Nello specifico, la disciplina attualmente vigente prevede 2 casi:

32 giorni di ferie per il personale con un’anzianità di servizio (anche di preruolo) superiore a 3 anni
30 giorni di ferie per chi ha un’anzianità di servizio (anche di preruolo) inferiore a 3 anni

Oltre ai giorni di ferie, i docenti hanno diritto a 4 giorni di riposo aggiuntivi (festività soppresse) da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto.

È utile specificare che, secondo quanto disposto dell’art. 13 commi 3 e 4 e dell’art. 19 del CCNL, tali regole si applicano anche al personale con contratto a tempo determinato. Nei casi di supplenza annuale al 31 agosto, viene applicata la stessa disciplina prevista per gli insegnanti di ruolo, mentre coloro che hanno contratti di supplenza breve (o fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno), hanno diritto a un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionati al servizio effettivamente prestato. La nota n. 13650 del 18 dicembre 2013 ha inoltre chiarito che si considera annualità sia il servizio svolto nell’anno scolastico per almeno 180 giorni, anche non continuativi, sia il servizio ininterrotto dal 1° febbraio e fino agli scrutini finali.

Un altro aspetto importante è il conteggio dei 3 anni di servizio, soglia sopra la quale vengono riconosciuti i 32 giorni di ferie: in tale calcolo non può essere considerato l’anno in corso. In altre parole, coloro che quest’anno hanno raggiunto i 3 anni di servizio spettano ancora 30 giorni di ferie, mentre dall’anno prossimo potranno fruire dei 32 giorni di riposo.

Quando devono fruire delle ferie i docenti?

A definire le modalità di fruizione delle ferie per il personale docente è l’articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, il quale stabilisce che gli insegnanti dovranno beneficiare delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato”. Le ferie possono essere fruite anche durante l’anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL Scuola.

Fine lezioni: fino a quando devono stare a scuola gli insegnanti?

Per quanto riguarda il periodo successivo al termine delle lezioni, il personale docente dovrà rispettare gli impegni previsti dal Piano annuale delle attività, approvato dal Collegio Docenti degli istituti. Questo è stabilito coerentemente con quanto definito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo del comparto Scuola.

Al di fuori di tali obblighi, gli insegnanti entreranno nel periodo di sospensione delle lezioni, durante il quale non sono tenuti ad essere presenti a scuola e quindi a disposizione dell’istituto. Ciò non vale se vengono coinvolti in esami o in determinate attività funzionali o aggiuntive. Tra queste troviamo i consigli di classe (che hanno un limite massimo di 40 ore annuali), riunioni del Collegio dei docenti (massimo 40 ore annuali), attività di aggiornamento (su base volontaria) e altre attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) o deliberate dal Collegio Docenti (in tal caso viene riconosciuto un compenso orario forfettario).

Una regola diversa vale invece per i docenti e i dirigenti impegnati negli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado. Anche nel caso in cui non vengano nominati, dovranno rimanere a disposizione della scuola in cui prestano servizio fino al 30 giugno 2024. Devono inoltre assicurare la loro presenza durante i giorni in cui si terranno le prove scritte.